I Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), inizialmente
introdotti nella legislazione italiana dalla legge n. 41/1986 (art. 32, comma
21), sono stati pensati per favorire l’adeguamento degli edifici pubblici
alle disposizioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche. La predetta
normativa è stata successivamente aggiornata e migliorata soprattutto a seguito
dell’emanazione della legge 104 del 1994 (art. 24, comma 9) che ha
ampliato la portata dei P.E.B.A., estendendo la programmazione oltre che
negli edifici pubblici anche agli spazi pubblici all’aperto al fine di garantire
opportuni interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione. In particolare, la
legge prevede che: “I piani ... sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità
degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e
alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici
per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare
la circolazione delle persone handicappate”.
Successivamente con il DPR 503/1996, “Regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”,
è stato completato e definito con maggiore puntualità l’apparato normativo,
cosicché viene superato il concetto di barriera architettonica come
vicenda legata all’accessibilità del singolo manufatto edilizio e si propone un
modello di accessibilità diffuso nel territorio urbano, in grado di coinvolgere
l’intero connettivo di spazi di relazione fatto di strade, marciapiedi, piazze,
aree verdi e tutti gli altri luoghi dello spazio pubblico. La norma fornisce anche
indicazioni per la gestione delle aree edificabili, delle opere di urbanizzazione
e per l’arredo urbano.